Statuto



STATUTO associazione GAPeC

| Articolo 1 | Costituzione e sede
1. E' costituita tra i Dottori Architetti, che aderiscono al presente Statuto, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI della Provincia di  CHieti e PEscara ", di seguito per brevità denominata " GAPeC". E’ una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
2. L'Associazione ha la propria sede presso lo studio del Presidente pro-tempore; le Assemblee, di cui al successivo art.11, saranno invece tenute presso sede da destinarsi di volta in volta. Tali sedi potranno essere trasferite altrove, in ogni momento, su decisione del Consiglio direttivo.

| Articolo 2 | Scopi
1. L'Associazione GAPeC si propone i seguenti obiettivi:
- incentivare rapporti di solidarietà tra i giovani Architetti per affrontare insieme, attraverso un confronto costruttivo, le problematiche inerenti il difficile avvio alla libera professione e lo svolgimento della stessa;
- favorire e sostenere ogni iniziativa che tenda a valorizzare l'immagine e la professionalità del giovane architetto nel rapporto con le istituzioni, la committenza e la collettività;
- contribuire con le potenzialità professionali e culturali dei propri associati e in armonia con le attività del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Chieti e Pescara, allo studio e alla risoluzione di problematiche connesse alla professione dell'Architetto;
- promuovere la formazione di una coscienza etica del fare architettura attraverso l'approfondimento culturale-teorico come momento fondativo dell'agire pratico;
- incentivare la promozione di una politica di partecipazione rispetto alle tematiche di trasformazione territoriale, finalizzata al perseguimento della qualità architettonica;

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito internazionale e potrà partecipare a raggruppamenti di Associazioni di categorie ed anche di professioni diverse.

| Articolo 3 | Durata
1. L'Associazione ha durata fino al 2050.

| Articolo 4 | Realizzazione del programma
1. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione potrà svolgere in via strumentale varie attività, in particolare:
a. organizzazione e funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;
b. organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio e concorsi, mostre, attività di promozione, formazione e assistenza, viaggi formativi;
c. organizzazione di qualsiasi attività o iniziativa, che sia giudicata utile per un miglior conseguimento delle finalità sociali.

| Articolo 5 | Requisiti per l'iscrizione
1. Dell'Associazione possono far parte i Dottori Architetti i quali al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
2. L'associato perderà la propria qualifica di socio allo scadere dell'anno sociale nel corso del quale compirà il quarantesimo anno di età e non potrà più far parte dell'Associazione se non, eventualmente, come socio onorario.
3.
L’ammissione a socio è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo il quale potrà formalizzare l’iscrizione durante la prima riunione utile o mediante accettazione unanime mezzo posta elettronica.

| Articolo 6 | Associati
1. I soci si dividono in: effettivi ed onorari.
2. Tutti gli associati all'atto dell'iscrizione dovranno impegnarsi per iscritto ad accettare e rispettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno.
3. Sono associati effettivi i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art.5.
4. Sono associati onorari senza elettorato attivo o passivo, le personalità che si siano distinte per particolari impegni o meriti in attività tese alla crescita culturale dell'associazione ed alla valorizzazione della figura dell'architetto. Gli associati onorari sono eletti dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo, essi possono anche non essere in possesso dei requisiti di cui all’art.5 .
5. i soci fondatori al termine del loro mandato rimarranno soci onorari sino allo scioglimento dell’associazione.

| Articolo 7 | Quote associative
1. Gli associati dell'Associazione pagano una quota annuale che sarà fissata dal Consiglio direttivo annualmente.
2. Gli associati onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.
3. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili non soggetti a rivalutazione.

| Articolo 8 | Rapporto associativo
1. Tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.


| Articolo 9 | Anno sociale
1. L'anno sociale ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
3. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 30 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

| Articolo 10 | Organi dell'Associazione
1. Gli organi preposti al funzionamento dell'Associazione sono: - l'Assemblea generale degli associati; - il Consiglio direttivo; - il Presidente .

| Articolo 11 | Assemblea generale
1. L'Assemblea generale è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, sia effettivi che onorari.
2. Ciascun socio effettivo ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria per approvare i bilanci e i rendiconti proposti dal Consiglio direttivo, ed in via straordinaria quando sia necessario, o sia richiesta dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto.
4. L'Assemblea generale è altresì indetta: entro due mesi dalla chiusura del triennio di mandato del Consiglio direttivo in carica, per discutere il programma delle attività e delle iniziative del triennio successivo proposto dal Consiglio o dai singoli associati che abbiano fatto pervenire delle proposte al Consiglio stesso, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente o dal Consiglio direttivo.
5. L'Assemblea può essere convocata per lettera, anche elettronica, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. In alternativa può essere convocata via fax o con semplice avviso telefonico o e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.
6. Nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
7. Le delibere dell'Assemblea devono essere trascritte in apposito verbale che sarà dato in visione ai soci che ne facciano richiesta.
8. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati effettivi aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art.8, sulle questioni messe all'ordine del giorno e procede, nei casi previsti, alla nomina dei membri del Consiglio direttivo.
9. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
10. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno un terzo più uno dei soci effettivi aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
11. Il socio effettivo che per giustificato motivo sia impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio effettivo mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.
12. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

| Articolo 12 | Compiti dell'Assemblea generale
1. L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva il regolamento interno.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

| Articolo 13 | Votazioni
1. Le votazioni avverranno di norma per alzata di mano, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art.15.

| Articolo 14 | Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo si compone di:
- un Presidente
- un Vicepresidente
- un Segretario
- un Tesoriere
- tre Consiglieri
2. Il Consiglio direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche.
3. Il Presidente dirige e promuove l'attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, presiede l'Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; rappresenta l'Associazione in tutte le sedi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
4. Tali facoltà spettano al Vicepresidente in caso di impedimento o assenza del Presidente.
5.
il consiglio direttivo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.

| Articolo 15 | Elezioni Consiglio direttivo
1.
Organo esecutivo dell’associazione è il consiglio direttivo e viene eletto, nel corso dell’assemblea degli associati entro due mesi dalla chiusura del terzo anno sociale del triennio di mandato.
2. La votazione dei candidati avviene a scrutinio segreto e sono esprimibili 7(sette) preferenze, pari al numero dei componenti del Consiglio.
3.
Sarà integrato a seguire con il testo successivo: “ ovvero a parità di anzianità di laurea, il candidato più giovane di età.”
4. Non potrà essere eletto nel Consiglio Direttivo alcun socio che abbia incarichi politici e amministrativi all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.

| Articolo 16 | Compiti del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - amministrare il patrimonio dell’associazione nel rispetto e negli scopi del presente Statuto; - redigere il bilancio preventivo e consuntivo; - nominare coordinatori di gruppi di lavoro specifici ; - dare esecuzione al programma approvato dall'Assemblea generale biennale degli associati; - può nominare al suo interno un rappresentante per i rapporti con il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti e Pescara e la Pubblica Amministrazione- prendere atto dell'iscrizione di nuovi soci ed eventuali allontanamenti; - stabilire l'importo della quota annuale.

| Articolo 17 | Riunioni del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno tre dei suoi componenti e comunque con cadenza minima bimestrale.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente viene calcolato doppio.
4. Il Consiglio direttivo può delegare specifiche funzioni ai singoli Consiglieri se presenti.
5.
Ciascun membro del consiglio direttivo che risulti assente per più di tre volte nell’anno solare può essere espulso con votazione del consiglio stesso.
6.
Sarà integralmente sostituito con il presente: “Il consiglio direttivo può riunirsi e deliberare anche per mezzo di videoconferenza.La verbalizzazione delle riunioni sarà effettuata dal segretario e controfirmata dal presidente, al quale è affidata la registrazione.”
7. E' facoltà di ciascun membro del Consiglio recedere dal proprio mandato ed in tal caso si seguono le modalità sopra esposte.
8. In deroga ai limiti di età previsti dall'art.5, l'associato che al compimento del quarantesimo anno di età ricopre la carica di membro del Consiglio decade dalla carica e perde la qualifica di associato alla fine del mandato.

| Articolo 18 | Finanziamento
1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: - beni mobili; - contributi; - contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrata.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.
3. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell’associazione. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
5. Le spese non delegate a singoli consiglieri sono disposte esclusivamente dal Consiglio direttivo.
6. L'Associazione è rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente o da altro associato delegato dal Presidente.
7. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

| Articolo 19 | Recesso ed esclusione di soci
1. La qualifica di soci si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
2. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
3. Tali provvedimenti dovranno essere motivati e verbalizzati.
4.
L’esclusione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata o tramite posta certificata, e diventerà operante dalla data di ricezione della comunicazione stessa e la successiva annotazione nel libro dei Soci.
5. Qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte può entro 15 giorni ricorrere all’assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.
6. Il Consiglio direttivo potrà in casi gravi decidere la mancata accettazione della domanda di iscrizione.

| Articolo 20 | Gruppi di Studio
1. Si possono costituire Gruppi di Studio per affrontare i problemi e le questioni professionali e di categoria che si ritengono di comune interesse per gli associati. Detti Gruppi sono creati da libera formazione di associati o dal Consiglio direttivo e devono sottoporre al Consiglio, per avere la sua approvazione, il programma che intendono svolgere.
2. Il Consiglio può nominare un coordinatore che presiederà ciascun Gruppo di Lavoro.
3. Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro è regolato dal Consiglio direttivo.

| Articolo 21 | Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.
2. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

| Articolo 22 | Retribuzione delle cariche
1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

| Articolo 23 | Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere anche per l’ interpretazione del presente statuto tra l'Associazione ed i soci, ovvero tra i soci deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono et aequo", senza formalità di procedura salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.